L’accordo è stato sottoscritto da ANCE, le associazioni artigiane e i sindacati del settore edile il 4 luglio 2025, integrato con Addendum del 15 luglio 2025 e definisce le nuove modalità di contribuzione contrattuale al Fondo Prevedi a partire dal 1° ottobre 2025.
− Frazioni inferiori a 15 giorni: non si considerano.
− Frazioni uguali o superiori a 15 giorni: valgono come un mese intero.
− Per gli impiegati: l’azienda paga direttamente al lavoratore un importo lordo una tantum, in base alla tabella A (importi fissi mensili per livello).
− Per gli operai: si paga un importo calcolato sulle ore ordinarie effettivamente lavorate, secondo la tabella B (coefficienti orari per livello). Questo importo va versato alla Cassa Edile, che lo eroga insieme alla GNF (gratifica natalizia e ferie).
Il punto 3 dell’accordo (importo sostitutivo) si applica anche ai contratti di durata minore o uguale a 3 mesi.
Le Parti Sociali si impegnano a definire criteri per l’annullamento delle posizioni Prevedi senza contribuzione attiva da lungo tempo.
Al fine di garantire una corretta compilazione del MUT, verranno successivamente fornite le relative istruzioni operative.
Nell’Accordo del 4 luglio 2025 in allegato sono riportate:
→L’importo va moltiplicato per le ore ordinarie realmente lavorate.
→Il totale viene arrotondato all’euro e versato alla Cassa Edile, che poi paga il lavoratore (insieme alla GNF).
Allegati: